Mediazione Familiare

Cos’è la mediazione familiare?

La mediazione familiare è un intervento professionale a termine (si compone al massimo di 15 sedute da un’ora circa), rivolto alle coppie coniugate e alle coppie di fatto, finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione, di divorzio oppure interruzione della convivenza more uxorio.

Obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori, considerato che la fine di un rapporto sentimentale con il partner non dovrebbe mai compromettere il rapporto di ciascun genitore con il figlio.

La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all’utilizzo di tecniche specifiche quali quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto.

Le origini della mediazione familiare

La mediazione familiare nasceva nel lontano 1939 negli USA, specificamente a Los Angeles, con la Los Angeles Conciliation Court. In essa si potenziava la riconciliazione familiare.

Il primo riferimento sulla mediazione è stato: la capacità di poter mettere insieme le parti e poter arrivare ad una soluzione sulle problematiche connesse.

Pioniere della volontà di cambiare le cose e cercare di togliere l’ingessatura nelle procedure per lo scioglimento del matrimonio, è stato l’avvocato e psicologo, O. James Coogler, il quale ha creato le prime scuole di formazione negli USA, nel 1975 con la Family Mediation Association. Contestualmente, ha avviato la diffusione della pratica anche tramite la costituzione della rivista Family Mediation. Nel 1978 ha ideato il manuale di Structured Mediation in Divorce Settlement. Ciò ha segnato l’inizio del nuovo pensiero: la coppia comunque in dissolvimento, poteva, tramite un terzo imparziale, vedersi rappresentata nella ricerca di punti di contatto che, diventavano per espressa volontà delle parti accordi.

Il successore di questa scuola di pensiero è stato John Haynes, che nel fondare l’Accademy of a Mediatiors, ha introdotto nella mediazione la tecnica commerciale del problem solving, la negoziazione ragionata (brainstorming). Egli è riuscito a elaborare un manuale per la diffusione della teoria, e il formatore nel Quebec presso la Corte Suprema di Montreal. La sua tecnica si diffondeva in Europa negli anni 90. Altri dopo questi si sono cimentati nella mediazione familiare.

Nel Quebec negli anni 97 con la legge 65 si regolamentava l’obbligo di informazione di un percorso extragiudiziario per le coppie che si separavano.

In Europa la mediazione è arrivata di sponda come una lunga onda che dagli USA si propagava. In Francia, nel 1988, ed a Parigi, in particolare si istituiva la APMF (Association pour la Promotion de la Mediation Familiale). Associazione che diffonde la cultura della mediazione familiare tra gli addetti ai lavori (Assistenti sociali, Avvocati etc).

I riferimenti normativi italiani sulla mediazione familiare

Nel 1997 è stata emanata la legge 285, (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) che all’articolo 4 riconosce la mediazione familiare come … servizio di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali.

Nel 2000, la legge quadro n. 328, (Realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali nazionali) che riconosce l’eliminazione o la riduzione del disagio individuale e familiare.

Nel 2001, la legge 154, (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) introduce l’art. 342ter, con l’espressa possibilità del giudice di utilizzare l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare.

Nel 2006, l’articolo 1 intitolato modifiche al codice civile, della Legge n. 54/2006, rubricata “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006), aggiunge vari articolo al detto codice civile, inserisce il 155sexies. Articolo che prevede testualmente all’ultimo comma: “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.

Chi è il mediatore familiare?

Il mediatore familiare è un terzo imparziale rispetto alla coppia che ha l’obiettivo di incoraggiarla a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare. La coppia diventa protagonista nella gestione del proprio conflitto ed indirizza le proprie risorse per trovare un dialogo il più possibile funzionale ai cambiamenti che si prospettano per tutta la famiglia.

Il mediatore familiare affronta sia gli aspetti emotivi (affidamento dei figli, continuità genitoriale, comunicazione della separazione al nucleo familiare, ecc.) che quelli più strettamente materiali (divisione dei beni, determinazione dell’assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, ecc.).

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