Regolamento mediazione

Il seguente regolamento (in seguito denominato Regolamento) è predisposto e approvato da SPMC Srl a seguito della costituzione dell’Organismo di mediazione SPMC SRL in attuazione del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

La procedura di mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità, riservatezza, imparzialità, neutralità, professionalità, efficienza, terzietà ed oralità.

Gli allegati A) tabella delle indennità; B) Codice etico e C) Scheda di valutazione, fanno parte integrante del Regolamento.

ART. 1 APPLICAZIONE
  1. Il Regolamento si applica alle procedure di mediazione amministrate in tutte le sedi SPMC SRL in Italia che hanno inizio per volontà delle parti, in forza di legge o clausola contrattuale, su disposizione del giudice ovvero di propria iniziativa.
  2. Le controversie internazionali potranno essere soggette ad altri regolamenti.
  3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli Organismi, le parti scelgono entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione l’Organismo al quale affidare il prosieguo della mediazione. In mancanza provvede alla scelta il Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
ART.2 REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE E ACCESSO AI DOCUMENTI
  1. Tutte le domande e gli affari di mediazione sono tenuti nel registro di SPMC SRL. Di ogni procedimento è formato fascicolo, debitamente numerato in ordine progressivo, contenente i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il suo esito.
  2. SPMC SRL conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per non meno di tre anni dalla data della loro conclusione.
  3. Tutti i dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni. SPMC SRL garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, fatto salvo il dovere di riservatezza del mediatore di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
ART. 3 PROCEDURE TELEMATICHE

SPMC SRL si avvale di procedure telematiche per rendere più agevole lo svolgimento della stessa: deposito di documenti e comunicazioni con la segreteria.

Tutte le tecnologie informatiche sono utilizzate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni.

La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.spmc.eu l’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.

SPMC SRL tutela la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente e le informazioni fornite, in maniera da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati anche attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata SPMC-PEC@LEGALMAIL.IT

ART. 4 DOMANDA DI MEDIAZIONE
  1. La parte che intenda avviare la mediazione deve depositare la domanda di avvio della procedura. La relativa modulistica è stata predisposta da SPMC SRL sia in forma on line ( disponibile sul sito www.spmc.eu ), sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo. La domanda può essere depositata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente.
  2. La domanda di avvio della procedura di mediazione deve contenere:
    • L’indicazione dell’Organismo di mediazione;
    • dati identificativi (nome e codice fiscale) e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
    • l’oggetto della lite;
    • le ragioni della pretesa;
    • il valore economico della controversia. Nel caso in cui il valore sia indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, il valore di riferimento viene deciso da SPMC SRL e comunicato alle parti.
  3. In caso di domanda di avvio della procedura non completa o errata, l’Organismo potrà richiedere alla parte di integrarla in un termine perentorio, decorso il quale la domanda di avvio si ha come non pervenuta.

L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.spmc.eu dove può essere scaricata tutta la modulistica.

L’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione.

La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. 5 DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
  1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione; in caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.
ART. 6 SEDE DEL PROCEDIMENTO
  1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell’Organismo di mediazione.
  2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo.
ART. 7 NOMINA DEL MEDIATORE
  1. In seguito alla presentazione della domanda di mediazione, entro 15 giorni SPMC SRL designa un mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco (consultabile anche sul sito www.spmc.eu) tenendo anche conto della eventuale preferenza espressa dalle parti.
  2. Il mediatore è nominato secondo i seguenti criteri inderogabili:
    • La specifica competenza del singolo mediatore nella materia oggetto della mediazione, tenuto conto della laurea universitaria posseduta, di titoli accademici superiori e della eventuale iscrizione ad ordini professionali.
    • Particolari conoscenze tecniche o linguistiche del mediatore in relazione al caso di specie.
  3. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell’elenco di SPMC SRL .
  4. La parte istante può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia i residenza delle parti e dei loro consulenti.
  5. L’Organismo, in considerazione della complessità della controversia, può decidere di nominare uno o più mediatori in ausilio.
  6. Nel caso in cui la controversia richieda una particolare competenza tecnica, l’organismo può decidere di nominare un Consulente Tecnico tra quelli iscritti nel Tribunale del luogo dove si svolge la mediazione se le parti sono d’accordo a sostenerne i costi. Per il compenso del Consulente Tecnico si fa riferimento al “Tariffario per i Consulenti Tecnici e Periti” presso il Tribunale.
ART. 8 INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE
  1. Il mediatore designato ha l’obbligo di:
    • sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di assoluta imparzialità, neutralità ed assenza di qualunque interesse anche indiretto e mediato, con riferimento al Codice europeo di condotta per i mediatori;
    • informare immediatamente SPMC SRL e le parti dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico;
    • Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di mediazione, a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza, a non assumere in futuro alcun incarico di diversa natura con riguardo all’oggetto della controversia;
    • attenersi ai doveri di correttezza e buona fede e rispettare l’ordine pubblico e le norme imperative.
ART. 9 SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
  1. Il mediatore può essere sostituito dall’organismo, in casi eccezionali, prima dell’inizio della mediazione con un altro di pari esperienza.
  2. L’organismo provvede alla sostituzione del mediatore nel caso in cui venga comunicato qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità e l’indipendenza.
ART. 10 REQUISTI DEL MEDIATORE E PERDITA DEI REQUISITI
  1. Il mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art 18, deve inoltre partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
  2. Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità:
    • non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
    • non aver riportato condanne a pena detentiva applicata su richiesta delle parti;
    • non essere in corso nell’interdizione perpetua o temporanea dai Pubblici Uffici;
    • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza;
    • non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
  3. La violazione degli obblighi del regolamento da parte del mediatore determina la perdita dei requisiti la quale comporta la cancellazione del mediatore dall’elenco dell’organismo e la comunicazione al ministero competente.
ART. 11 AVVIO DELLA MEDIAZIONE
  1. Il procedimento di mediazione ha inizio solo dopo l’accettazione dell’incarico e la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 28/2010.
  2. SPMC SRL comunica alle parti, entro 15 g dalla ricezione della domanda, la nomina del Mediatore, la data, il luogo dell’incontro di mediazione con il mezzo più idoneo. Resta salva la possibilità delle stesse di farsi parte diligente, nei modi previsti dalla legge.
  3. SPMC SRL provvede, attraverso la segreteria, a formare fascicolo del procedimento di mediazione.
ART. 12 COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI E RAPPRESENTANZA
  1. Le persone fisiche sono tenute a partecipare agli incontri di mediazione personalmente e possono farsi assistere da persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi, i rappresentanti devono essere muniti di apposita ed idonea procura o delega.
  2. Le persone giuridiche partecipano al procedimento di mediazione tramite un rappresentante munito di procura e dei normali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare.
  3. SPMC SRL consiglia l’assistenza da parte di un avvocato e la richiede in caso di controversie di valore superiore a 100.000 euro o particolarmente complesse, salva espressa rinuncia della parte.
ART. 13 PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE PER VIA TELEFONICA O IN VIDEOCONFERENZA
  1. Si può partecipare a una mediazione anche per via telefonica o in videoconferenza, le parti che intendano farlo devono comunicarlo alla segreteria di SPMC SRL preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. indicato sul sito.
  2. Dopo l’adesione, la nomina del mediatore e la fissazione della data dell’incontro, la segreteria invia alle parti ed al mediatore designato una comunicazione contenente la data e l’ora dell’incontro nonché tutte le informazioni necessarie per parteciparvi telefonicamente o in videoconferenza.
  3. In caso di proposta del mediatore, le parti, che hanno deciso partecipato per via telefonica o in videoconferenza gli comunicano per iscritto ed a mezzo p.e.c. l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
  4. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle parti che hanno partecipato per via telefonica o in videoconferenza con firma digitale e devono essere inviati al mediatore a mezzo p.e.c. il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione.
  5. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro ed inviati contestualmente al mediatore via fax o, previa scansione, a mezzo p.e.c.. Gli originali vanno poi spediti al mediatore stesso a mezzo posta ordinaria il quale, una volta ricevuti, li sottoscrive certificando in via definitiva la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione della parte o delle parti. Il mediatore attesta nel verbale la corrispondenza della sottoscrizione apposta sugli originali rispetto a quella apposta sui documenti ricevuti via fax o p.e.c..
  6. Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle parti.
  7. SPMC SRL garantisce la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
  8. Per quanto non espressamente e diversamente previsto, alla mediazione online si applicano tutte le altre disposizioni regolamentari.
ART. 14 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
  1. Il mediatore determina la durata dell’incontro di mediazione e degli eventuali incontri successivi tenendo conto della complessità della mediazione. La durata può essere variata su accordo unanime delle parti o comunque tutte le volte che il mediatore lo ritenga necessario.
  2. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, considerando le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore può tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.
  3. L’incontro di mediazione si svolge in forma orale, le dichiarazioni delle parti possono essere solo annotate, e non controfirmate.
  4. Alla procedura di mediazione possono assistere fino a due aspirante mediatore, o mediatori già accreditati, ai fini dello svolgimento del tirocinio assistito ai sensi dell’art.4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, con il consenso delle parti e rispettando gli stessi obblighi a cui è tenuto il mediatore professionista.
ART. 15 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
  1. La mediazione si considera conclusa se le parti hanno raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e’ allegato il testo dell’accordo medesimo.
  2. Nel caso in cui la conciliazione non riesca o in caso di mancata partecipazione di una delle parti il mediatore forma processo verbale.
  3. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (mediazione obbligatoria), il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.
ART. 16 PROPOSTA
  1. Nel caso in cui le parti non raggiungano l’accordo il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Se le parti ne fanno concorde richiesta il mediatore deve formulare una proposta.
  2. La proposta può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
  3. In ogni caso prima della formulazione della proposta il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  4. La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 17 IL VERBALE
  1. Il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
  2. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
  3. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
ART. 18 SCHEDA DI VALUTAZIONE
  1. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, allegata al regolamento (sub C), e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
ART. 19 RISERVATEZZA E PRIVACY
  1. Chiunque presta la propria opera a servizio di SPMC SRL è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto all’informazioni ed alle dichiarazioni relative al procedimento e non può essere obbligato a riferire notizie e fatti appresi nel corso della mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
  2. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso del procedimento sono trattati nel rispetto delle norme di cui al Decreto legislativo 196/2003 e succ. “Codice in materia di protezione di dati personali”.
ART. 20 INDENNITÀ
  1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori ai sensi dell’art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.l. 6 luglio 2011 n. 145.
  2. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 (+ ive se dovuta), che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, prima del primo incontro, ai sensi dell’art. 16, co. 2 e co.9, D.M. 180/2010.
  3. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l’importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento (sub A), che deve essere corrisposto, prima del primo incontro di mediazione, ai sensi dell’art.16, co.3 e co. 9, D.M. 180/2010. In ogni caso, nelle ipotesi in cui l’instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
  4. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l’Organismo di mediazione.
  5. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall’Organismo, sino al limite di euro 250.000, nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, ai sensi dell’art.16, co. 7 e co. 8, D.M. 180/2010. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  6. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
    • può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
    • deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione.
    • deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo
    • deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, salva l’applicazione dell’aumento di un quinto in caso di formulazione della proposta, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento
  7. Nelle materie per cui l’instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
    • l’indennità dovuta deve essere ridotta di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista in caso di mancata presentazione delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione.
    • non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti ad eccezione di quello di un quarto in caso di successo della mediazione.
  8. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

    Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
  9. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta, ai sensi dell’art.16, co. 10 D.M. 180/2010.

  10. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

  11. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge applicabili in materia.

ALLEGATO A

TABELLA ai sensi dell’art.16 del D.L. 180/2010 E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000 Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ (ART 16 del D.L. 180/2010 come modificato dal Decreto 6 luglio 2011 n. 145)

  1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
  2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
  3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella .
  4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
    • può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
    • deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
    • deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo
    • nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti
    • dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
    • deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
  5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

  6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

  7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

  8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

  9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

  10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

  11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

  12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

  13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

  14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.”.

ALLEGATO B

CODICE ETICO

SPMC SRL e i suoi mediatori aderiscono al Codice europeo di condotta per mediatori redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.

Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l’assistenza di un terzo (in prosieguo: “il mediatore”).

L’adesione al codice di condotta non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1 Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

  • qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
  • qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione
  • all’esito della mediazione;
  • il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

  • sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
  • il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ALLEGATO C

SCHEDA DI VALUTAZIONE

DATA _________

NOME ____________________

ORGANISMO DI MEDIAZIONE SPMC

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi
a disposizione durante l’incontro di mediazione:

1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□

b) Assistenza della segreteria e completezza delle

informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:

1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□

VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di
mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,

costi e rischi del ricorso al tribunale ?:

1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□

VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione
del conflitto e della procedura:

1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per
la composizione della lite:

1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□

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