La procedura di mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità, riservatezza, imparzialità, neutralità, professionalità, efficienza, terzietà ed oralità.
Gli allegati A) tabella delle indennità; B) Codice etico e C) Scheda di valutazione, fanno parte integrante del Regolamento.
SPMC SRL si avvale di procedure telematiche per rendere più agevole lo svolgimento della stessa: deposito di documenti e comunicazioni con la segreteria.
Tutte le tecnologie informatiche sono utilizzate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni.
La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.spmc.eu l’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.
SPMC SRL tutela la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente e le informazioni fornite, in maniera da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati anche attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata SPMC-PEC@LEGALMAIL.IT
L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.spmc.eu dove può essere scaricata tutta la modulistica.
L’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione.
La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta, ai sensi dell’art.16, co. 10 D.M. 180/2010.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge applicabili in materia.
TABELLA ai sensi dell’art.16 del D.L. 180/2010 E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ
Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) |
Fino a Euro 1.000 | Euro 65 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 130 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 240 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 360 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 600 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | Euro 1.000 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 2.000 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 3.800 |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 5.200 |
oltre Euro 5.000.000 | Euro 9.200 |
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ (ART 16 del D.L. 180/2010 come modificato dal Decreto 6 luglio 2011 n. 145)
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.”.
CODICE ETICO
SPMC SRL e i suoi mediatori aderiscono al Codice europeo di condotta per mediatori redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.
Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l’assistenza di un terzo (in prosieguo: “il mediatore”).
L’adesione al codice di condotta non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.
1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1 Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
SCHEDA DI VALUTAZIONE
DATA _________
NOME ____________________
ORGANISMO DI MEDIAZIONE SPMC
Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi
a disposizione durante l’incontro di mediazione:
1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
b) Assistenza della segreteria e completezza delle
informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:
1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di
mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:
1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5
b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,
costi e rischi del ricorso al tribunale ?:
1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione
del conflitto e della procedura:
1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per
la composizione della lite:
1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
In pochi minuti potrai depositare la tua istanza e gestire i fascicoli
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Organismo di mediazione civile, promuove lo sviluppo, la gestione e l’applicazione di tutte le tecniche e procedure di prevenzione e di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alla definizione delle liti grazie alla mediazione civile.